Giugno 29, 2019

Agire contro la povertà energetica

 

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DI

RENZO CASTRO ACOSTA, ALICE ERVAZ, ADELE PALMA, LUCA SPIRIDIGLIOZZI, SARAH SUPINO, BENEDETTA VOLTAGGIO, STELLA WOLF
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Disposizioni per l’introduzione di misure per prevenire e contrastare la povertà energetica e favorire la prosperità in Italia in ottemperanza agli obiettivi dell’agenda ONU 2030

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Presentata il 6 giugno 2019
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1. – La povertà energetica (PE) è un fenomeno che interessa coloro che non hanno accesso a forniture adeguate e affidabili di energia elettrica e gas per indisponibilità di sufficienti risorse economiche. I principali motori della PE sono i bassi livelli di reddito, gli alti costi dell’energia e i consumi elevati, dovuti alla scarsa performance energetica degli edifici.
Tale fenomeno colpisce un numero sempre crescente di persone. Secondo il Buildings Performance Institute Europe, dai dati provenienti da Eurostat si rileverebbe che tra i 50 e i 125 milioni di persone nell’UE sono a rischio di povertà energetica. Secondo l’Indicatore Europeo di Povertà Energetica elaborato da Open EXP, una rete di esperti e consulenti sullo sviluppo sostenibile, nella graduatoria europea l’Italia occupa il 22° posto, tra Lettonia (21°) ed Estonia (23°), nel novero dei Paesi efficacemente impegnati nel contrasto al fenomeno.

Secondo i dati della Strategia Energetica Nazionale 2017, la percentuale di famiglie italiane in stato di PE è pari a circa l’8% del totale (2,1 milioni di famiglie), con un’incidenza nel Mezzogiorno pari al 14%. Proprio per questo motivo, la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per l’Italia del 31 dicembre 2018 inviata alla Commissione europea dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dedicato ampio spazio al tema della PE, analizzando le cause e il suo livello di diffusione in Italia ed individuando alcune possibili azioni per contrastarlo.

2. – La rilevanza mondiale del fenomeno ha fatto sì che le organizzazioni internazionali si mobilitassero per alimentare il dibattito sul tema e sollecitare un intervento dei singoli Paesi.
Già dal 2011, l’ONU ha lanciato l’iniziativa Sustainable Energy for All, con l’obiettivo di raggiungere l’accesso universale all’energia entro il 2030 attraverso l’incremento globale dell’efficienza energetica e della produzione da fonti rinnovabili. Il 2014 – 2024 è il decennio dell’energia sostenibile per tutti, dedicato dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite alla lotta alla PE.
Anche nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite è stato inserito tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile quello di “assicurare l’accesso a sistemi di energia moderni, sostenibili, sicuri e a prezzi sopportabili per tutti” (Obiettivo n. 7).

Si è inoltre mobilitata l’Unione Europea, che ormai da anni richiede agli Stati membri di concentrarsi sull’idea che l’accesso all’energia a prezzi sostenibili rappresenta un diritto sociale fondamentale. Una posizione ancora più chiara è stata, peraltro, presa dalla Commissione europea nel 2013, che ha evidenziato la necessità di introdurre specifici strumenti di tutela in favore dei soggetti che versano in condizioni di PE ed ha effettuato approfonditi studi per verificare l’incidenza del fenomeno sul territorio dell’Unione.

In Italia, il tema della povertà energetica non è del tutto inesplorato, ma i dati recenti dimostrano che sono necessari ed urgenti ulteriori e più efficienti interventi, dei quali alcuni sono inseriti nella presente proposta di legge.

3. – L’art. 1 chiarisce le finalità della proposta. In particolare, essa si propone di disciplinare un piano d’azione integrato che abbia effetti consistenti e permanenti, per colmare le lacune attualmente presenti nell’ordinamento e superare i numerosi profili di criticità degli istituti vigenti volti a contrastare la PE. La presente proposta intende quindi introdurre nuove misure di contrasto e rimodellare quelle esistenti al fine di rimuovere gli ostacoli al loro accesso e favorirne la fruizione da parte di tutti gli utenti.

A tal fine, il disegno di legge tende a valorizzare ed implementare la collaborazione e la cooperazione della sfera degli enti pubblici e delle autorità indipendenti con il blocco imprenditoriale e quello del Terzo settore; ciò non solo nella fase dell’attuazione, ma anche in quella preliminare di progettazione delle diverse misure di contrasto alla PE, così creando un modello di governance che preveda un’interazione tra le imprese, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti locali e lo Stato. Del resto, la stessa Commissione Europea, nella comunicazione del 30 novembre 2016 al Parlamento Europeo sulla transizione energetica, ha evidenziato come per ottenere risultati concreti in tale settore sia necessario un intervento politico da parte di diversi livelli di governo (locale, regionale, nazionale, UE, internazionale) e di tutte le altre parti interessate (imprese, terzo settore, società civile), precisando che “sarà quindi importante che le città, le regioni, le aziende, le parti sociali e altri soggetti interessati si impegnino nella progettazione e nell’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima”.

3. – L’art. 2 individua una definizione normativa di povertà energetica e un criterio per la sua misurazione, attualmente non esistenti nell’ordinamento nazionale, che permetta di comprendere cosa significhi “povertà” in riferimento ai fabbisogni energetici. Non sapere quando e se per l’ordinamento italiano un individuo o una famiglia debba ritenersi impossibilitata economicamente a soddisfare i propri fabbisogni energetici impedisce di avere cognizione dell’impatto del fenomeno, di selezionare nuove politiche di contrasto e di verificare l’efficacia delle misure esistenti.
Pur rimettendo all’emanando decreto ministeriale l’individuazione dei criteri per la misura della povertà energetica, la disposizione fissa alcuni principi generali cui dovranno attenersi i Ministeri in fase di attuazione. In particolare, è richiesto che nell’individuazione del quantitativo minimo di energia al di sotto del quale un nucleo familiare si consideri povero d’energia, si tenga in considerazione:

 l’evoluzione dei consumi energetici residenziali: nello scenario PNEC i consumi residenziali nel 2030 dovrebbero ridursi rispetto al 2016 del 15,5% (-1,4% su base annua), con una crescita della componente elettrica (del 7,2%) a fronte di una riduzione del gas (di quasi un quarto) e di un crollo dei prodotti petroliferi, sempre più marginali;
 l’andamento atteso dei prezzi dei prodotti energetici: si stima che i prezzi dei prodotti energetici (incluse le componenti fiscali e di sistema) aumentino;
 le dinamiche della spesa complessiva delle famiglie: la spesa per l’energia di ciascun nucleo familiare deve essere messa in rapporto alla spesa complessiva del medesimo nucleo per determinare l’incidenza della spesa energetica per un paniere minimo di riferimento e per determinare il reddito familiare residuo del nucleo al netto della spesa energetica;
 l’evoluzione demografica: secondo le previsioni formulate dall’Istat circa l’evoluzione della popolazione al 2030 le famiglie con persona di riferimento anziana o quelle con un solo componente aumenteranno;
 le condizioni climatiche di residenza dei nuclei familiari: i residenti nelle regioni più fredde hanno, infatti, un’incidenza della spesa per riscaldamento quasi doppia rispetto a quelli delle aree più calde; questi ultimi hanno, per converso, maggiori esigenze di raffrescamento. Da tale punto di vista, la variabile climatica, differente con solo da Stato a stato, ma anche da Comune e Comune, può essere considerata una concausa della povertà energetica.

4. – Il Capo II della proposta disciplina le misure specificamente rivolte ai nuclei familiari che vertono in povertà energetica. L’art. 3 abroga il bonus elettrico e gas attualmente vigenti per gli utenti in disagio economico e li sostituisce con un unico beneficio, la c.d. Carta Energia, secondo il modello francese del chèque énergie, che può essere richiesta, in presenza dei presupposti di cui alla presente legge, anche dai nuclei familiari che utilizzano fonti energetiche diverse dall’e¬nergia elettrica e del gas ovvero il solo vettore elettrico. Gli aventi diritto alla Carta Energia beneficeranno altresì dell’ausilio dei consulenti energetici che operano a livello locale e che guidano i nuclei familiari nella scelta di soluzioni specifiche in ambito energetico in base alle realtà individuali di ciascun nucleo. Inoltre, la Carta Energia può essere utilizzata anche per interventi di efficientamento energetico degli edifici, così assumendo la funzione di strumento volto alla rimozione, a monte, di una delle maggiori cause della PE.

Sotto il profilo delle coperture, l’introduzione della Carta Energia implica un re-investimento delle risorse che già finanziavano il sistema dei bonus (con particolare riferimento al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, alimentato da apposite voci degli oneri generali di sistema). In ogni caso, ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le risorse di cui ad una apposita quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale istituito dall’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, appositamente incrementata delle risorse derivanti dalla riscossione del tributo ambientale di cui all’art. 1, commi da 1042 a 1045, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. “Ecotassa”).

Del resto, è assai agevole rintracciare un collegamento tra l’elemento di fattispecie dell’“Ecotassa” (la salvaguardia dell’ambiente) e il fine cui il gettito è destinato (la lotta alla PE). Ciò in quanto il fenomeno della povertà energetica e il problema ambientale condividono alcune cause, e cioè la povertà generale e l’inefficienza energetica degli edifici, con la conseguenza che le misure di contrasto alla povertà energetica determinano giocoforza effetti positivi anche sull’ambiente, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento. Ed ecco che, in quest’ottica, il menzionato tributo innesta un circolo virtuoso che, oltre a finanziare direttamente la lotta alla povertà energetica, si risolvere in favore della protezione ambientale due volte: sia sotto il profilo del presupposto, che già in sé disincentiva comportamenti inquinanti; sia sotto il profilo degli effetti finanziari che, sostenendo direttamente la lotta alla PE, si ripercuotono nuovamente a favore dell’ambiente.
5. – L’art. 5 disciplina un nuovo incentivo alle imprese, al fine di perseguire contestualmente diversi obiettivi, quali la riduzione delle emissioni ambientali, il miglioramento del comfort delle abitazioni, la diminuzione dell’onere delle bollette energetiche per le famiglie più vulnerabili e l’incremento del valore del patrimonio immobiliare pubblico. Il tema dell’accesso all’energia si presenta infatti per le imprese come esercizio di responsabilità sociale, una responsabilità che naturalmente si indirizza innanzitutto nel proprio settore di riferimento e che, quindi, per le imprese connesse con l’energia trova naturale sbocco anche nella lotta alla povertà energetica nonché nei profili ambientali che, come noto, sono strutturalmente connessi al mercato energetico.
L’ARERA, nella Relazione del 27 febbraio 2014, ha sottolineato che “grande interesse rivestono le esperienze [di altri Stati, ndr.] in cui anche altri soggetti si fanno carico della povertà energetica ed in modo particolare le imprese che vendono energia che in alcuni Paesi sono spesso coinvolte, in maniera anche volontaristica, nella gestione di schemi di supporto per i fuel poor”.
Le imprese, se pur strutturalmente orientate al profitto, possono senz’altro essere protagoniste di rilievo, sotto il profilo del monitoraggio della PE, della sua misurazione e del contrasto alla stessa: da un lato, le imprese locali possono svolgere quell’azione capillare che richiede un alto livello di radicamento sul territorio, avendo piena contezza del mercato di riferimento; dall’altro, le grandi imprese che operano nel settore energetico o in quelli contigui delle grandi opere energetiche infrastrutturali possono godere di una visione d’insieme del mercato e delle sue criticità, così contribuendo alla analisi – oltre che alla soluzione – del problema ad ampio respiro.

In tale ordine di idee, la possibilità delle microgrids di operare in condizioni di autosufficienza dalla rete garantisce una diminuzione dei consumi elettrici e/o di combustibile e un alleviamento del carico richiesto alle infrastrutture di distribuzione elettrica nazionale. Le imprese che sostengono la spesa per tali interventi possono così contribuire a tali finalità di interesse generale e di beneficiare contestualmente del credito d’imposta previsto dalla disposizione in commento e divenire proprietari della microrete, onde trarne ulteriori profitti.

L’art. 6 introduce la figura del tutor energetico, al fine di promuovere presso i nuclei familiari in povertà energetica la cultura all’uso razionale dell’energia, divulgare la conoscenza degli strumenti predisposti dall’ordinamento per la lotta alla povertà energetica e fornire strumenti per conoscere e selezionare le offerte contrattuali presenti nel mercato energetico.

L’art. 7 mira ad incentivare i proprietari di abitazioni concesse in locazione ai poveri di energia ad effettuare interventi di efficientamento energetico di tali unità abitative. Infatti, l’efficientamento delle abitazioni soffre di una distorsione negli incentivi (c.d. split incentive) nell’ipotesi ben frequente in cui il povero d’energia non sia proprietario dell’immobile in cui abita. In tale caso:
– il povero d’energia affittuario non può affatto sostenere una spesa per ristrutturazione riferita ad un asset altrui (così non potendo di fatto godere di quei benefici in termini di minori spese energetiche nel lungo termine);
– il proprietario può non esser in grado di (o interessato a) sostenere l’investimento nell’appartamento che non abita, anche a causa dell’esiguità dell’affitto o, nei casi di povertà più estrema, della morosità dell’affittuario nel pagamento dei canoni di locazione.

L’art. 8 introduce l’Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica e ne individua le principali funzioni, nella prospettiva che detto organo possa interloquire utilmente con i medesimo osservatori costituiti in altri stati europei nonché con l’Osservatorio Europeo sulla Povertà energetica recentemente istituito dall’Unione Europea.

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PROPOSTA DI LEGGE
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CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre il fenomeno della povertà energetica in Italia attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) introdurre una definizione a livello nazionale di povertà energetica nonché dei criteri per la sua misurazione al fine di verificare l’efficacia delle misure previste nell’ordinamento per il suo contrasto e per l’individuazione dei beneficiari delle medesime;
b) favorire l’efficientamento energetico degli edifici abitati dai soggetti in povertà energetica mediante l’introduzione di incentivi alle imprese e ai privati;
c) introdurre una nuova figura professionale che operi a livello locale che supporti i consumatori in ambito energetico;
d) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre le emissioni inquinanti e a ridurre il fabbisogno energetico degli immobili;
e) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 31 dicembre 2018;
f) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “povertà energetica”: l’impossibilità di avere accesso ad un quantitativo minimo di energia termica e/o elettrica necessario a cucinare, illuminare e riscaldare/raffrescare la propria abitazione e a mantenere adeguati standard di qualità della vita;
b) “famiglie in povertà energetica”: nuclei familiari che versano in condizione di povertà energetica, individuati secondo i requisiti previsti da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e da aggiornare con cadenza annuale. Nell’individuazione delle famiglie in povertà energetica, il decreto dovrà opportunamente considerare i seguenti fattori:
 i livelli di reddito dei componenti nucleo familiare;
 l’evoluzione dei consumi energetici residenziali;
 i vettori energetici utilizzati dai nuclei familiari;
 l’andamento atteso dei prezzi dei prodotti energetici;
 la spesa energetica dei nuclei familiari;
 le variazioni climatiche regionali;
c) “operatori del settore energetico”: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di energia;
d) “microgrids” o “microreti”: insiemi di fonti di generazione di energia elettrica e di sistemi di accumulo dispersi in un’area abitata e limitata, che operano connessi alla rete elettrica di basso voltaggio agendo a sostegno della stessa ma che possono essere disconnessi e funzionare autonomamente;
e) “Bonus Elettrico”: la compensazione della spesa per l’energia elettrica introdotta dall’art. 1, comma 375, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
f) “Bonus Gas”: la compensazione della spesa per il gas introdotta dall’art. 3, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO II

RIFORMA DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS

Art. 3
(Introduzione della Carta Energia)
1. Il Bonus Elettrico e il Bonus Gas sono soppressi e sostituiti da un beneficio unitario per il sostenimento delle spese energetiche e per il superamento della condizione di povertà energetica, erogato tramite la Carta Energia.
2. Hanno diritto alla Carta Energia tutti i nuclei familiari di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), previa domanda avanzata secondo le modalità di cui all’art. 4.
3. La Carta Energia consente di accedere a due misure di ausilio:
a) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica;
b) un progetto personalizzato di inclusione sociale e incremento della cultura all’uso razionale dell’energia, volto al superamento della condizione di povertà energetica.
4. L’ammontare del beneficio economico di cui al precedente comma 3, lett. a), è stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
5. Il beneficio economico può essere utilizzato per il sostenimento delle seguenti spese:
a) pagamento delle bollette energetiche relative alla fornitura di energia elettrica per uso domestico;
b) pagamento delle bollette energetiche relative alla fornitura di gas per uso domestico;
c) pagamento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
6. La somma di cui al comma 4 non costituisce reddito imponibile.
7. Il progetto personalizzato di cui al precedente comma 3, lett. b), consiste nella possibilità, per tutti i componenti del nucleo familiare, di accedere ad un servizio gratuito di consulenza e assistenza erogato dai tutor energetici di cui all’art. 7 della presente legge.
8. La Carta Energia ha scadenza annuale ed è rinnovabile, previa dimostrazione della persistenza della situazione di povertà energetica.

Art. 4
(Modalità di richiesta della Carta Energia)

1. Ai fini del rilascio della Carta Energia di cui all’articolo 3, un componente della famiglia in povertà energetica presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, dimostrando la sussistenza dei requisiti di cui al decreto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b).
2. In alternativa a quanto disposto dal precedente comma, la richiesta di rilascio della Carta Energia può essere avanzata attraverso un Centro di Assistenza Fiscale di cui dall’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 s.m.i..
3. Ai fini delle richieste di rilascio della Carta Energia, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente predispone apposita modulistica messa a disposizione sul suo sito internet (www.arera.it).

CAPO III

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA

Art. 5
(Incentivi alle imprese)
1. E’ introdotto un credito d’imposta pari al 20% delle spese documentate sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad € 500.000 a favore delle imprese che realizzano microreti nei territori italiani.
2. Il credito d’imposta è ripartito in venti quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Art. 6
(Tutor energetici)
1. Ogni Comune si dota di tutor energetici, in misura proporzionale alla intensità demografica della popolazione locale e alla diffusione della povertà energetica sul territorio comunale.
2. Il tutor energetico è un soggetto con esperienza in materia energetica o appositamente formato mediante appositi corsi di specializzazione predisposti o riconosciuti dal Comune.
3. Il tutor energetico svolge le seguenti funzioni sul territorio comunale:
a. organizza campagne mirate alla sensibilizzazione degli abitanti in ambito sostenibile ed energetico, attraverso canali virtuali e fisici;
b. pianifica eventi e workshop su tematiche inerenti all’implementazione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030;
c. svolge attività di informazione e consulenza personalizzata per i nuclei familiari in povertà energetica, avvalendosi dell’ausilio delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale che operano sul territorio per l’individuazione e per l’interlocuzione di tali nuclei;
d. identifica le cause della povertà energetica dei singoli nuclei e suggerisce e pianifica le possibili soluzioni, supportando il nucleo nell’accesso agli strumenti vigenti nell’ordinamento per contrastare la povertà energetica;
e. redige e pubblica sul sito web del Comune di riferimento un rapporto annuale sulla situazione energetica locale, evidenziando le criticità e i risultati ottenuti tramite le misure adottate a seguito delle consulenze.

Art. 7
(Contratto di locazione a prestazione energetica)
1. Con il contratto di locazione a prestazione energetica, i soggetti che effettuino interventi di riqualificazione energetica di immobili propri concessi in locazione a nuclei familiari titolari della Carta Energia possono incrementare il canone di locazione in proporzione alla effettiva riduzione dei costi energetici relativi a detto immobile e conseguenti a tali interventi nei cinque anni successivi al termine dei lavori di efficientamento.
2. Nei casi in cui gli interventi di riqualificazione energetica siano effettuati mediante un contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica di cui al d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, la misura del risparmio energetico rilevante ai fini dell’incremento del canone di locazione di cui al comma precedente corrisponde a quella prevista dal contratto di rendimento energetico.
3. La contrattazione è assistita da un tutor energetico, il quale verifica che l’aumento del canone di locazione non sia superiore ai risparmi energetici effettivi.

Art. 8
(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla povertà energetica)

1. È istituito, presso il Ministro dello sviluppo economico, l’Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica (ONPE).
2. L’Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica (ONPE) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nei settori dell’energia, con particolare riguardo alla sostenibilità delle spese energetiche da parte dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.
3. L’Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica (ONPE) opera sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l’ONPE è demandato:
a) all’analisi della diffusione della povertà energetica sul territorio nazionale, con la collaborazione delle autorità locali, delle associazioni non profit, dei distributori di energia e dei soggetti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica;
b) alla verifica dell’efficacia e dell’effettiva fruizione da parte dei potenziali beneficiari delle misure di contrasto alla povertà energetica;
c) alla formulazione di proposte volte a introdurre, modificare o migliorare le misure di contrasto alla povertà energetica.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le modalità di costituzione e di funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sulla Povertà energetica. In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le risorse:
a) di cui al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale istituito dall’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) derivanti dalla riscossione del tributo di cui all’art. 1, commi da 1042 a 1045, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.

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