Giugno 29, 2019

Fishing for litter durante il fermo pesca

 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa di: LUNA ARISTEI, DANIELE BONDIOLI, GIULIA BOTTA, ANNA FERRARI, VALENTINA FILIPPINI, VALENTINA MARANO, GIULIA PANCOTTO, ANNA RIZZO.

 

 

Istituzione, in forma obbligatoria, del fishing for litter durante il fermo pesca.

 

La presente proposta di legge prevede l’istituzione, in forma obbligatoria, del fishing for litter durante il fermo pesca. Il Fishing for Litter, concetto definito nel Fishing for Litter Strategy dell’UNEP, consiste nel conferimento a terra, da parte dei pescatori, dei rifiuti solidi non pericolosi; pescati accidentalmente durante le normali attività di pesca. Sono considerati rifiuti solidi non pericolosi anche gli attrezzi da pesca dismessi.

Il fermo pesca: attività regolata dal decreto n.6908 del 20 luglio 2018, monitora la pesca durante i periodi riproduttivi dei principali organismi marini oggetto di commercializzazione. Il fermo pesca è mirato principalmente sui sistemi di pesca invasivi ( reti a strascico, reti a divergenti e reti volanti) per garantire la salvaguardia della fauna marina. Per <<rifiuti marini>> si intende: un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o disperso in ambiente marino e costiero.

Il presente decreto ha l’obiettivo di incentivare la raccolta di rifiuti solidi marini, con particolare attenzione a quelli composti da materiale plastico, nei mari italiani. Tale obiettivo è perseguito attraverso l’ausilio del fishing for litter non solo in modalità passiva, ovvero durante le attività di pesca da parte dei pescherecci, ma anche in modalità attiva, ovvero durante il periodo di fermo pesca. Per dare effettiva attuazione al descrittore n.10 e preservare la biodiversità marina dall’inquinamento derivante dai rifiuti marini, viene istituito un organo di controllo apposito (art.2). La presente proposta di legge concretizza il descrittore n.10 della decisione 2010/477/EU del 1 settembre 2010 della Commissione Europea, che prevede la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini contro i rischi legati ai rifiuti marini.

 

 

Art. 1.

(Fishing for litter durante il fermo pesca)

  1. Accordi tra autorità portuali e qualsiasi ente legale, sia pubblico, sia privato coinvolto nella protezione degli ecosistemi marini.
  2. E’ prevista una retribuzione monetaria da conferire ai pescatori che, durante il periodo di fermo pesca, conducono e smaltiscono correttamente rifiuti solidi asciutti.

2.1          In particolare, la formula di riferimento è: 0.01€ ogni 100 grammi di rifiuti.

  1. I rifuti marini oggetto di retribuzione includono oggetti di qualsiasi dimensione e forma.
  2. Qualora la raccolta di rifiuti marini avvenga con l’utilizzo di imbarcazioni prive di motori, la maggioranza da applicare alla formula di riferimento è del 50%. Questo provvedimento ha lo scopo di preservare le acque marittime da aventuali livelli di acidificazione tossica che possono essere innalzati dal traffico eccessivo delle imbarcazioni.
  3. Si prefigge un obiettivo annuale di raccolta di rfiuti marini pari a 1 tonnellata.
  4. E’ indetta la costruzione e il conseguente posizionamento, a onere del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, di container per il deposito di rifuti marini giornalmente raccolti. E’ possibile, previo accordo, il ritiro di rifiuti in loco sfruttando i servizi urbanistici già esistenti.

 

Art. 2.

(Autorità Nazionale di Vigilanza Ambiente Marino ANVAM).

 

  1. E’ istituita l’Autorità Nazionale di Vigilanza Ambiente Marino (ANVAM). Ha lo scopo di monitorare l’attività di fermo pesca e raccolta dei rifiuti marini al fine di assicurare che le operazioni di recupero avvengano nel rispetto delle norme precedenti.
  2. L’ANVAM è costituito da un Comitato di Presidenza e da un Comitato tecnico-scientifico.
  3. Il Comitato di Presidenza è composto da 5 membri: un Presidente con ruolo di coordinatore dei lavori e 4 rappresentanti dei gruppi regionali.

3.1          I raggruppamenti regionali sono così suddivisi: gruppo A (Sardegna, Sicilia, Calabria); gruppo B (Puglia, Basilicata, Campania, Molise); gruppo C (Abruzzo, Lazio, Marche); gruppo D (Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia).

  1. L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per un Massimo di 2 volte.
  2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da 5 membri aventi specifiche competenze e conoscenze nonché qualifiche negli ambiti disciplinari di riferimento. Le macroaree ritenute valide sono: ingegneria civile e ambientale, ingegneria chimica e biochimica, biologia, biologia marina, chimica, analisti di risorse ambientali, di biodiversità, di scienze geologiche e naturali.
  3. I membri del comitato tecnico-scientifico lavorano e sono conseguentemente retribuiti a tempo parziale. La loro principale attività è la stesura di report mensili circa la condizione e la qualità delle acque comprese nella giurisdizione nazionale. I risultati del monitoraggio sono resi pubblici tramite sito web dell’ANVAM su base semestrale.
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