Giugno 29, 2019 Più equilibrio tra attività lavorativa e familiare PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa di: MATTEO CALCATERRA, SILVIA CARABELLI, GIULIA CIRRI, SARA LORENZINI, FEDERICA PERENCIN, GIANLUCA RISI Riforma del congedo parentale e del congedo di paternità, per favorire un maggiore equilibrio tra attività lavorativa e familiare. Art.1 (Oggetto e finalità) Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita’ e paternita’ dei figli nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere una partecipazione al lavoro di cura familiare equamente distribuita tra donne e uomini attraverso una maggiore tutela e promozione della parità di trattamento, nonché a favorire la partecipazione femminile nel mercato del lavoro. Ai fini della presente legge per lavoratori si intende l’insieme delle risorse umane impiegate dai datori di lavoro senza alcuna distinzione in termini di sesso e di rapporto di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Art. 2 (Definizioni e armonizzazione della normativa vigente in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro con riferimento al congedo di paternità e al congedo parentale) Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni a modifica dell’articolo 2 del d.lgs. 151/2001: a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in maniera frazionata, corrispondente ad un periodo obbligatorio e contemporaneo al congedo di maternità congiunto ad un periodo successivo e non simultaneo a quello materno; c) per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, disposto in maniera continuativa per entrambi i genitori allo scadere del congedo di maternità ovvero di paternità. Art. 3 (Proroga del congedo di paternità) Si propone una proroga del congedo di paternità a revisione del comma 1, articolo 28 del d.lgs. 151/2001 imponendo il divieto di adibire al lavoro i padri per la durata totale di mesi uno. L’astensione dal lavoro del padre della durata complessiva di un mese deve realizzarsi avendo riguardo dei criteri ivi sotto citati: astensione obbligatoria durante i primi cinque giorni a seguito immediato del parto; astensione facoltativa per ulteriori cinque giorni congiuntamente al periodo di cui sopra; astensione obbligatoria per i restanti giorni non goduti, da usufruire in maniera continuativa a seguito immediato del periodo di congedo di maternità. Art. 4 (Remunerazione del congedo di paternità) Si propone l’abrogazione delle disposizioni concernenti la remunerazione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 della lettera a), comma 24, articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e prorogate dal comma 354, articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché dal comma 278, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Il trattamento economico e normativo e’ pertanto quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.lgs. 151/2001. Art. 5 (Congedo parentale) Ai fini di cui alla presente legge si richiede la sostituzione del comma 1, articolo 32 del d.lgs. 151/2001 con il seguente disposto: <<Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore agli undici mesi. >> 2. Si richiede l’abrogazione del comma 2 del suddetto articolo. Art. 6 (Trattamento economico e normativo) Con riguardo al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34 del d.lgs. 151/2001 si propone la sostituzione del comma 1 con il seguente disposto: <<Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità: a) pari al 30 per cento della retribuzione, se il congedo è usufruito da uno solo dei due genitori; b) pari al 40 per cento della retribuzione, se il genitore secondo usufruisce di almeno una mensilità; c) pari al 50 per cento della retribuzione, se il genitore secondo usufruisce di almeno due mensilità; d) pari al 60 per cento della retribuzione, se il genitore secondo usufruisce di tre mensilità. (L’indennita’ e’ calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso>>.) Art. 7 (Copertura degli oneri finanziari) Alla copertura degli oneri derivanti dai primi sei articoli della presente proposta, valutati in 1 miliardo di euro l’anno per il mese di congedo di paternità obbligatorio di cui all’Art. 3 comma 1., si provvede mediante disavanzo del reddito di cittadinanze, di cui all’articolo 255-258 del d.lgs. 145/2018. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi sei articoli della presente proposta, valutati in 1 miliardo e 500 milioni di euro l’anno per il mese di congedo di paternità facoltativo, di cui all’Art.5 comma 1, lettera b), si provvede mediante anticipazione del trattamento di fine rapporto. Pertanto, si propone la modifica dell’Art. 7 d.lgs. 51/2000, aggiungendo a seguito delle parole: “come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge” le seguenti: “di cui all’Art. 7 di «Proposta di legge corrente»,”. 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